Descrizione
Ai sensi, poi, dell'art. 55 del D.P.R. n. 361/1957, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.
Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del proprio Comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, nei tre giorni precedenti le consultazioni elettorali, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge 104/1992, e quindi da giovedì 19 a sabato 21 marzo 2026, la competente Azienda Sanitaria Locale dovrà garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.
Inoltre, una delle cabine da allestire, salva comprovata impossibilità logistica, presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 42, quinto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dovrà essere destinata ai diversamente abili.
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Ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2026, 14:52